INFORMATIVA EX ART.4 III CO. D.LGS.28/2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (MEDIAZIONE)

Io sottoscritto/a                     nato a                   il                     C.F.

residente in                                                     , dichiaro di essere stato informato dall'Avv. Margherita Cuocolo in ossequio a quanto previsto dall'art.4 III co. D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, e successive modificazioni:

 

1) della facoltà di esperire il procedimento di MEDIAZIONE previsto dal d.lgs. 28/2010 e succ. mod. per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta con                         

e avente ad oggetto

2)della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello stato per la gestione del procedimento;

3)dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:

  1. della possibilità di giovarsi di un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di € 500,00= in caso di successo; credito ridotto alla metà in caso di insuccesso, e delle circostanze che:
  2. tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
  3. il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00.= e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

 

Lecco, il

 

Firma                                                                           Avv. Margherita Cuocolo

INFORMATIVA EX ART. 2, CO. 7, D.L. N. 132/2014
(NEGOZIAZIONE ASSISTITA)

Io sottoscritto/a                     , nato a                    , il                             C.F.:                                residente in                                  , in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, dichiaro di essere stato/a informato/a dall'Avv. Margherita Cuocolo del Foro di Lecco:

 

1)della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli artt. 2 e ss. D.L. n. 132/2014, per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili insorta tra me e                                                                                  avente ad oggetto

2)che la convenzione di negoziazione conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati è redatta in forma scritta a pena di nullità, e che il termine per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;

3)che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

4)che la mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 co. 1, c.p.c.;

5)che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, e dalla stessa data è impedita, per una sola volta la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, co. 1, D.L. n. 132/2014, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati;

6)che i difensori e le parti sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale;

7)che sulle stesse dichiarazioni e informazioni i difensori e le parti non possono essere tenuti a deporre; si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p.; si estendono le garanzie previste per il difensore delle disposizioni dell'art. 103 c.p.p.  in quanto applicabili;

8)che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, ai fini della raccolta dati.

 

Lecco, lì 4 maggio 2020

 

Firma